PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono istituite la figura e la mansione del docente documentalista bibliotecario.
      2. In sede di prima attuazione, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio nelle biblioteche scolastiche, a prescindere dai titoli di studio e dai diplomi di perfezionamento posseduti e dall'anzianità di servizio, possono acquisire la mansione di docente documentalista bibliotecario.
      3. Al fine di cui al comma 2, al personale di cui all'articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che è utilizzato per il funzionamento delle biblioteche scolastiche o in altre attività di supporto alla didattica, non si applicano le norme di cui al citato articolo 35 relative alla decorrenza dei cinque anni per la risoluzione del rapporto di lavoro o per il collocamento nei ruoli di altra amministrazione.
      4. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 svolge i propri compiti nell'area professionale del profilo docente.
      5. In fase di prima attuazione, le istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare al Ministero della pubblica istruzione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco del personale collocato fuori ruolo utilizzato per il funzionamento delle biblioteche scolastiche.
      6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono definiti i titoli e le condizioni necessarie per l'istituzione e l'accesso al ruolo di docente documentalista bibliotecario.
      7. Con il decreto di cui al comma 6 è definita, altresì, l'attivazione di appositi corsi di formazione finanziati dal Ministero della pubblica istruzione.